Lo scorso 4.05 sono riprese svariate attività (si veda l'allegato 3 del D.P.C.M. 26.04.2020) ma, con le scuole chiuse, si pone il problema della gestione dei figli. Il decreto Cura Italia, di recente convertito in legge, agli artt. 23 e 25 ha concesso il cosiddetto bonus baby-sitting. È possibile presentare richiesta dallo scorso 1.04 e le domande vengono accolte in ordine cronologico; quindi, se si intende fruirne in occasione della recente riapertura delle attività per la Fase 2, occorre procedere il più celermente possibile.
Si ricorda che sono beneficiari di tale agevolazione:
• i dipendenti del settore privato;
• gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
• i lavoratori autonomi iscritti all'Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
• i lavoratori autonomi iscritti alla casse professionali;
• i lavoratori dipendenti nel settore sanitario pubblico o privato accreditato.
L'importo del bonus è pari a 600 euro per famiglia (1.000 euro per famiglia per i dipendenti del settore sanitario) e viene erogato dall'Inps tramite il Libretto Famiglia, previa apposita domanda da effettuare:
- sul sito dell'Inps (accedendo con il PIN dispositivo o con le credenziali SPID o la CIE o la CNS o con il PIN di 8 cifre ricevuto via SMS, ossia attraverso la modalità semplificata; tuttavia, per registrarsi poi sul Libretto Famiglia occorre avere il PIN dispositivo, pertanto, la modalità semplificata non ha molto significato per questo genere di domanda);
- mediante Contact Center Integrato – numero verde 803.164 da fisso o 06.164.164 da cellulare;
- mediante Patronati.
Il limite di 600 euro (o 1.000 euro) si intende per nucleo familiare, perciò può essere presentata domanda anche per più di un figlio ma il totale resta sempre 600 (o 1.000) per la famiglia. Il figlio deve avere meno di 12 anni alla data del 5.03.2020 (tale limite di età non opera per i figli con disabilità gravi accertate) e il bonus viene fruito per le prestazioni rese dallo scorso 5.03 e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche.
Non vengono posti limiti reddituali per fruire dell'agevolazione, che tuttavia non si può utilizzare se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore o percepisce strumenti di sostegno al reddito (come NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o se è stato richiesto il congedo Covid-19, rispetto al quale il bonus baby-sitting è alternativo. Il bonus non è, quindi, alternativo all'indennità di 600 euro di cui agli artt. 27-28-29-30-38 D.L. 18/2020 e può essere richiesto anche se l'altro genitore lavora in smart working, come chiarito nella guida all'uso dedicata sul portale dell'Inps per il bonus baby-sitting.
Una volta presentata la domanda, è necessario registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali / Libretto Famiglia, sempre sul sito dell'Inps. Parimenti la baby sitter scelta dovrà registrarsi come prestatrice del servizio (messaggio Inps 20.03.2020, n. 1281). Dopo la presentazione della domanda si riceve una notifica dall'Inps (via SMS o e-mail o PEC, in base alla scelta effettuata) sull'esito della domanda. Da quel momento si hanno a disposizione 15 giorni per “appropriarsi” del bonus tramite Libretto Famiglia, decorsi i quali la domanda si considera tacitamente rinunciata.
