In particolare, ai sensi dell'art. 220 del Codice della crisi, il curatore, ogni 4 mesi a partire dalla data di emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, ha l'onere di trasmettere a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di impugnazione di cui all'art. 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, apponendo una riserva su quelle occorrenti per il funzionamento della procedura.
La norma citata precisa che nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari. Nel caso in cui siano in corso i giudizi di impugnazione di cui sopra, il curatore indica nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili, nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'art. 574, c. 1, II° periodo, c.p.c., ossia da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione, idonea a garantire la...