L'adempimento effettuato in data successiva alla dichiarazione di fallimento dev'essere dichiarato inefficace ex art. 44 L.F. Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto del terzo?
In caso di esecuzione forzata presso terzi, qualora il pagamento della somma assegnata venga effettuato dopo il fallimento del debitore, il versamento (pur effettuato in forza di un provvedimento giudiziale di assegnazione) risulta inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., obbligando il creditore a rinnovare il versamento di quanto pagato nelle mani della curatela.
Il debitore che ha dovuto versare nuovamente la somma al fallimento, potrà ovviamente agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso l'accipiens per la restituzione di quanto versato. Si pone però un problema di prescrizione dell'azione.
Vi è prima di tutto da chiedersi se il pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore rientri o meno nell'ambito della fattispecie di indebito c.d. sopravvenuto. A tal riguardo, appare opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inefficacia degli atti considerati dall'art. 44 L.F. si inquadra tra gli effetti automatici della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 29.12.2011, n. 29873), con la conseguenza che il vizio del pagamento si porrebbe a monte del pagamento stesso, prima del suo effettivo compimento, sicché ai fini dell'art. 2935 C.C. sembrerebbe rilevare il giorno dell'effettivo pagamento della cui ripetizione si discute.
Qualora però si ritenga (Cass. 12.10.2018, n. 25558) che l'inefficacia sancita dall'art. 44 L.F. possa...