Con la circolare n. 174/2021, l'Inps ha precisato che il D.L. 34/2020 ha disciplinato le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
Inoltre, è stato previsto a favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.
La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge: pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile, maggiorazioni sociali e gli assegni familiari, che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili. Inoltre, non si applica nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.
La disposizione in argomento prevede genericamente che le somme “sono restituite al netto della ritenuta subita”, senza specificare le modalità di determinazione dell’importo netto oggetto di restituzione.
È da rilevare che l’Inps gestisce una notevole quantità di indebiti su prestazioni previdenziali e assistenziali, generalmente caratterizzati da...