Nel regime forfetario (quadro LM) sono compensabili solo perdite fiscali pregresse. Ai sensi dell’art. 1, c. 68 L. 190/2014 e dell’art. 8 del Tuir, scomputo fino all’80% (100% nei primi 3 anni), senza limiti temporali.
Nella redazione della dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario, nel quadro LM è possibile trovare un campo dedicato alle perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime, ai sensi dell’art. 1, c. 68 L. 190/2014, secondo cui le suddette perdite possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir. Le regole del Tuir di cui all’art. 8, così come modificate dall’art. 1, cc. 23 a 26 della legge di Bilancio 2019, che ha in sostanza equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quelle in contabilità ordinaria, prevedono che le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo, ma nel limite dell’80% del reddito imponibile per l’importo che trova capienza in esso. Fanno eccezione i primi 3 anni di attività, ove le perdite sono riportabili senza limiti, al 100%. Invece le perdite realizzate nell’esercizio di arti e professioni possono essere utilizzate per compensare redditi dello stesso periodo d’imposta senza possibilità di riportare l’eccedenza negli esercizi successivi.Per calare quindi la disposizione per i contribuenti forfetari, si richiamano i chiarimenti della circolare n. 9/E/2019, che, tra gli altri, ha dedicato un paragrafo al riporto delle perdite nel regime forfetario. Siccome nel regime forfetario non è possibile chiudere con una perdita poiché il reddito viene determinato...