Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Ottobre 2026
Riporto di perdite, interessi ed eccedenze ACE: disciplina antielusiva
Il sistema di limitazione al riporto delle posizioni fiscali pregresse è consolidato dagli artt. 7 e 8 D.Lgs. 148/2026, che ne estendono l’applicazione ai trasferimenti indiretti del controllo.
Gli artt. 7 e 8 D.Lgs. 148/2026 intervengono sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali contenuta nel Tuir con finalità prevalentemente interpretative e di coordinamento sistematico. Pur non introducendo una revisione radicale dell’istituto, le disposizioni assumono particolare rilievo perché chiariscono alcuni profili applicativi che, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, avevano generato incertezze sia nella prassi professionale sia nelle operazioni straordinarie.La disciplina generale prevede che le perdite fiscali conseguite dalle società soggette a Ires possano essere riportate in avanti e utilizzate nei successivi periodi d’imposta, nei limiti dell’80% del reddito imponibile prodotto in ciascun esercizio. Tale regola, tuttavia, incontra significative limitazioni quando intervengono operazioni che potrebbero consentire un utilizzo distorto delle perdite pregresse, in particolare nei casi di acquisizione di società prive di effettiva operatività ma dotate di consistenti posizioni fiscali riportabili. Proprio per contrastare tali fenomeni il legislatore ha sviluppato negli anni una disciplina antielusiva fondata sul cosiddetto contrasto al commercio delle “bare fiscali”.In questo contesto si inserisce l’art. 7, che introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 84, c. 3 del Tuir. La disposizione chiarisce che le limitazioni al riporto delle perdite non operano soltanto quando viene trasferito direttamente il controllo...