Accertamento, riscossione e contenzioso 09 Gennaio 2025

Riporto perdite fiscali anche in caso di omessa dichiarazione

La Cassazione definisce le regole sul consolidato fiscale chiarendo che la semplice omissione non può pregiudicare i diritti del contribuente.

La Corte di Cassazione, con la decisione 2.01.2025, n. 22, ha ridefinito l’orientamento finora seguito in materia di tassazione di gruppo e, più in particolare, riguardo al riporto delle perdite di impresa quando la consolidante non presenti il Modello CNM. Secondo i Giudici di legittimità, l’assenza di un’espressa previsione sanzionatoria nel Tuir (in particolare nell’art. 117 e seguenti, che disciplinano il consolidato fiscale) o nei decreti ministeriali che regolano questa forma di imposizione (D.M. 9.06.2004 e D.M. 1.03.2018) rende priva di fondamento la tesi secondo cui la mancata trasmissione del modello inibirebbe definitivamente il riporto a nuovo delle perdite. La Cassazione ha posto l’accento sul principio di buona fede e di collaborazione tra contribuente e Fisco, sancito dall’art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), rilevando che, nel caso in cui l’opzione per la tassazione di gruppo risulti comunque esercitata e l’Amministrazione Finanziaria sia stata posta nelle condizioni di eseguire i necessari controlli, non vi sarebbe motivo di negare il beneficio del riporto delle perdite. L’unico effetto giuridico ricavabile dalle norme vigenti è di tipo sanzionatorio, riconducibile all’art. 1 D.Lgs. 471/1997, che punisce l’omessa o irregolare presentazione della dichiarazione senza tuttavia intaccare la spettanza sostanziale del vantaggio fiscale.Si ritiene che tale principio non rimanga circoscritto al solo consolidato fiscale, potendo...

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