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Imposte dirette 17 Giugno 2026

Riporto perdite fiscali: il correttivo Omnibus

Il correttivo interviene sul riporto perdite: interpretazione autentica del change of control indiretto ex art. 84 del Tuir e, all’art. 181, riporto delle perdite estere definitive nelle fusioni intracomunitarie infragruppo.

Lo schema D.Lgs. correttivo “Omnibus”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10.06.2026, incide su 2 fronti distinti della disciplina del riporto delle perdite. Il primo intervento ha la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 84, c. 3 del Tuir. In particolare, è previsto che il trasferimento delle partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto del soggetto che riporta le perdite si considera realizzato anche quando oggetto del trasferimento sono le partecipazioni della società che controlla, ai sensi dell’art. 2359, cc. 1, n. 1) e 2 c.c., il soggetto titolare delle perdite. Ne deriva che la limitazione al riporto (operante al ricorrere congiunto del trasferimento del controllo e della modifica dell’attività principale, salvo superamento del test di vitalità e nel limite del patrimonio netto) scatta anche in presenza di un “change of control” meramente indiretto.

Questa soluzione recepisce a livello normativo l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 39/2022, fondato sulla ratio antielusiva di contrasto al “commercio di bare fiscali”, e si pone in continuità con la C.M. n. 320/1997 (par. 7.3) quanto alla nozione di acquisizione del controllo. La qualificazione come interpretazione autentica ne determina l’efficacia retroattiva, con conseguente applicazione anche alle operazioni perfezionate in esercizi anteriori all’entrata in vigore del correttivo. Permane, tuttavia, la criticità segnalata da Assonime (circ. n. 21/2016, par. 3.4, e circ. n. 6/2026, par. 3.1): il tenore letterale dell’art. 84 pareva riferirsi alle sole partecipazioni direttamente detenute, per cui questa estensione rischia di colpire anche le riorganizzazioni che sono prive di intento abusivo.

Coerentemente, il correttivo estende il perimetro applicativo alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE riportabili, sostituendo nel c. 3-quater il rinvio ai “commi precedenti” con quello ai “commi da 3 a 3-ter”, e ritocca l’art. 172, c. 8. Il secondo intervento è previsto dall’art. 10 dello schema, che integra l’art. 181 del Tuir con i nuovi commi 1-bis e 1-ter in tema di perdite estere “definitive”. In particolare, in recepimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulle final losses, è consentito alla società italiana incorporante (o risultante dalla fusione) di riportare le perdite della società incorporata residente in uno Stato UE o SEE con effettivo scambio di informazioni, al ricorrere di 2 condizioni cumulative, ovvero:
- l’appartenenza al medesimo gruppo (rapporto di controllo ex art. 2359, cc. 1, n. 1 e 2 c.c. anche nelle varianti della fusione inversa e del comune controllante) sussistente sia nei periodi di formazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione transfrontaliera (ex art. 35 D.Lgs. 19/2023);
- la “definitività” delle perdite: in tal senso le perdite non devono più essere utilizzabili nello Stato estero per cessazione dell’attività e dismissione di tutti i beni, né riutilizzabili in caso di trasferimento del controllo a terzi.

La disposizione riproduce quella già contenuta nello schema del D.Lgs. 192/2024 e poi stralciata in sede di pareri parlamentari. Resta il nodo della collocazione nell’art. 181, costruito sul presupposto di una stabile organizzazione italiana della società estera: alla luce delle risoluzioni nn. 66/E/2007 e 161/E/2017, l’integrazione di attivi presupposta dall’art. 172, c. 7, potrebbe non ricorrere ove la S.O. manchi o sia costituita contestualmente all’operazione.

Il rapporto di controllo richiesto dovrebbe comunque consentire l’accesso alla libera compensabilità infragruppo ex art. 177-ter, che deroga all’art. 172, c. 7, salvo che per le perdite anteriori al 2024. Diversamente dall’intervento sull’art. 84, l’art. 10 è privo di una specifica decorrenza e dovrebbe quindi applicarsi alle sole operazioni realizzate a partire dall’entrata in vigore del decreto.