Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Settembre 2026
Ripresa al lavoro post pensione: obblighi e cautele operative
Nell’erogazione delle prestazioni previdenziali, l’Inps è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate al momento della domanda, ma non anche a monitorarne nel tempo la permanenza.
L’irripetibilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali già pagate è ammissibile esclusivamente nel caso in cui l’errore sia commesso dall’ente stesso. Quest’ultimo è tenuto a verificare l’effettività dei dati dichiarati nell’istanza amministrativa, ma non anche a verificare la persistenza della condizione dichiarata.Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.09.2026, n. 2514 riguarda un assicurato che, dopo aver cessato l’attività lavorativa e presentato domanda di pensione di anzianità, ha ripreso lo svolgimento dell’attività lavorativa prima ancora di aver effettivo accesso al trattamento pensionistico, omettendo di comunicare all’Inps l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. In diritto, gli Ermellini richiamano la normativa che regolamenta il c.d. indebito pensionistico e che individua, nel combinato disposto degli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1992, la sua disciplina speciale e derogatoria rispetto alla regola generale della ripetibilità del pagamento privo di causa di cui all’art. 2033 c.c. In breve, le disposizioni sopracitate, in materia di prestazioni a carico dell’A.G.O., devono essere interpretate nel senso che l’irripetibilità delle somme già erogate opera sempreché risultino vizi di qualsivoglia natura imputabili all’ente erogatore e sempreché l’indebita percezione non sia dovuta a dolo dell’interessato. In tal senso, l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di...