L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 16.07.2021, n. 5186, interviene in merito alla corretta ripresa delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, previsti dall’art. 7, L. 604/66, al termine dei periodi di sospensione dovuti alla crisi sanitaria.
Gli interventi legislativi tesi ad arginare, durante la pandemia, il ricorso ai licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo sono stati numerosi e articolati. Sono state sospese anche le procedure già avviate. La disciplina del “divieto di licenziamento” si ricava dalla lettura sistematica dei D. L. 41/1963 e 99/2021. In particolare, l’art. 8, c. 9, D.L. 41/2021 ha previsto per le aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. 18/2020” il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (G.M.O) fino al 30.06.2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7, L. 604/66.
La stessa norma, relativamente alle imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. n. 18/2020, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli (CISOA) ha precluso, fino al 31.10.2021, la facoltà di recedere dal contratto per G.M.O. Il medesimo termine del 31.10 è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio.
A decorrere dal 1.07.2021, quindi, ai sensi dell’art. 8, c. 1, D.L. n. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO...