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Lavoro
14 Settembre 2023
Risarcimenti post accordo transattivo e riliquidazione del danno
Il danneggiato che ha transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente, sempreché questi siano ragionevolmente imprevedibili al momento della stipula dell’accordo.
Con l’ordinanza 1.09.2023, n. 25603 la Corte di Cassazione, conformemente al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente qualora questi siano non prevedibili al momento della conciliazione, anche laddove, nell’accordo, sia stato fatto riferimento a “danni futuri”.
Il caso trae origine a seguito della sentenza della Corte d’appello di Venezia che, ribadendo quanto già stabilito dal giudice di prime cure, ha respinto le doglianze asserite dal lavoratore, volte ad accertare l’imprevedibile aggravamento subito a seguito di un infortunio sul lavoro oggetto di una transazione stragiudiziale, per carenza della prova del requisito dell’imprevedibilità dell’aggravamento delle proprie condizioni di salute nel periodo post-transazione.
Secondo i giudici di legittimità, sebbene il danneggiato possa sempre richiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili all’atto dell’accordo transattivo, la revisione del quantum correlabile a detti aggravamenti successivi e sopravvenuti rispetto alla formazione del giudicato deve essere necessariamente ricondotta:
a un’obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell’ambito di una ragionevole previsione, di...