Diritto privato, commerciale e amministrativo
06 Luglio 2026
Risarcimento al nipote solo se vi era un rapporto effettivo e concreto
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il risarcimento in favore del nipote per la morte del nonno è dovuto solo se siano specificamente allegati e provati l'effettività e la consistenza della relazione.
La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell'atto di citazione con cui i genitori convenivano in giudizio il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal minore, iure proprio, a seguito del decesso del nonno per complicanze derivanti da infezione da HCV contratta in occasione di una trasfusione di sangue infetto effettuata. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta nell’interesse del minore, osservando che, avuto riguardo alla tenera età del nipote, all’epoca infante di soli 12 mesi, e alla brevissima durata del rapporto con il nonno, non potesse ritenersi dimostrata l’esistenza di un legame affettivo concreto e stabile, tale da determinare uno sconvolgimento della vita del minore per effetto della perdita del congiunto. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. La controversia si concludeva definitivamente con la sentenza della Cassazione 19.06.2026, n. 20856, che rigettava il ricorso e ribadiva un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il danno da perdita del rapporto parentale, spettante iure proprio ai congiunti della vittima, è risarcibile solo ove sia allegata e provata l’effettività e la consistenza della relazione familiare lesa. Infatti, la Suprema Corte muove dalla qualificazione del danno parentale come pregiudizio non patrimoniale incidente, da un lato, sull’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, dall’altro, sulla dimensione...