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Imposte dirette 02 Settembre 2026

Risarcimento danni, la C.G.T. Potenza esclude l’imponibilità

Le somme ricevute da una società a titolo di ristoro per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali dell’impresa sono da classificare come plusvalenza e concorrono alla formazione del reddito solamente nel momento in cui vengono incassate. Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza con la sentenza 9.03.2026, n. 122.

Vicenda processuale - la controversia trae origine dall’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione - ai fini Ires e Irap - un maggior reddito d’impresa, riconosciuto con lodo arbitrale ad una società immobiliare a titolo di risarcimento danni, relativo alla responsabilità dell’amministratore unico per la vendita, nel 2017, di un compendio immobiliare a un prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato.Secondo l’Agenzia, la società aveva contabilizzato il risarcimento tra le sopravvenienze attive, qualificandolo come non tassabile e operando una variazione in diminuzione in dichiarazione.La contribuente aveva ritualmente impugnato l’atto sostenendo che il risarcimento non fosse tassabile in assenza di effettivo realizzo e che, comunque, la somma non fosse stata né percepita né giuridicamente disponibile nell’anno oggetto di contestazione, essendo il lodo impugnato e il credito oggetto di iniziative giudiziarie di recupero.L’Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.La soluzione dei giudici potentini - la sez. I della C.G.T. di Potenza, con sentenza 9.03.2026, n. 122, ha accolto il ricorso della società valorizzando il principio cardine del reddito d’impresa di cui all’art. 109 TUIR, fondato sulla competenza economica: i componenti positivi concorrono al reddito solo quando risultano certi, determinabili e giuridicamente esigibili.Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la...

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