Le modifiche introdotte dall'art. 1, c. 1126 L. 145/2018 non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificati e alle malattie professionali denunciate prima del 1.01.2019, data di entrata in vigore della legge Finanziaria. A dirlo è la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza 8580/2019.
L'art. 1, c. 1126 L. 145/2018 ha introdotto significative modifiche agli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/1965. Per effetto di tali modifiche, l'art. 10 cit., cc. 6, 7 e 8, risulta formulato nel modo seguente: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e segg. e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'art. 13, c. 2, lett. a) e b) D. Lgs. 38/2000. Agli effetti dei precedenti cc. 6 e 7, l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39, nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo".
Parimenti, l'art. 11...