Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto in via sperimentale un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e previsto una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, con validità nel sistema contributivo. I nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti. L'Inps ha fornito indicazioni nella circolare n. 36/2019.
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Tale facoltà di riscatto, prevista dall'art. 20, cc. 1-5, è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, purché privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e non già titolari di pensione. Condizione per l'esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l'iscrizione dell'interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda di riscatto. Potranno beneficiarne i soli lavoratori privi di anzianità contributiva (obbligatoria, figurativa, da riscatto) al 31.12.1995, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie non prima del 1.01.1996. Il periodo contributivo “scoperto” da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura...