Il riscatto degli anni di laurea rappresenta spesso un impegno economico non da poco, che viene però parzialmente mitigato da un risparmio di imposta. Tuttavia, occorre avere chiare le regole di deducibilità o detraibilità, e valutare con attenzione la struttura reddituale del contribuente, al fine di prendere le dovute decisioni per scongiurare il rischio che la spesa divenga fiscalmente irrilevante.
In premessa occorre ricordare che il trattamento tributario delle somme versate a titolo di riscatto di laurea varia, innanzitutto, in relazione alla posizione previdenziale del soggetto interessato.
L’art. 10, c. 1, lett. e) TUIR (D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che i contributi versati per il riscatto del corso legale di laurea rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, a condizione che l’interessato sia stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria.
Diversamente, qualora il riscatto sia effettuato a favore di soggetti che non risultano essere mai stati iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, ai familiari dei quali gli stessi risultano fiscalmente a carico spetta una detrazione d’imposta nella misura del 19%, calcolata sull’ammontare dei contributi medesimi (ex art. 2, c. 5-bis D.Lgs. 184/1997).
Tornando all’aspetto di maggiore interesse sotto il profilo del risparmio di imposta, ovvero la deduzione dal reddito complessivo di quanto versato a titolo di riscatto, occorre prestare attenzione all’effettiva fruibilità del beneficio. La semplice presenza di un onere teoricamente deducibile non garantisce di per sé un effettivo risparmio fiscale per il contribuente; a essere dirimente è la capienza Irpef.
Si ipotizzi il caso di un contribuente che applica il regime forfettario di cui alla L. 190/2014. Ai sensi dell’art. 1, c. 64, della citata legge, dal reddito determinato applicando il coefficiente di redditività sono deducibili esclusivamente i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Essendo il riscatto degli anni di laurea una facoltà, e dunque non un obbligo di legge, la spesa sostenuta non può trovare collocazione nel quadro LM della dichiarazione dei redditi. In altri termini, il forfettario non può ridurre la base imponibile dell’imposta sostitutiva del 15% o del 5%. Ne consegue che l’importo versato potrà essere indicato soltanto tra gli oneri deducibili del quadro RP, rimanendo tuttavia del tutto privo di effetti qualora il contribuente non possieda altri redditi assoggettati all’Irpef ordinaria, come ad esempio redditi di lavoro dipendente o redditi fondiari, a condizione che questi ultimi siano tassati ordinariamente.
Infatti, una criticità del tutto analoga si manifesta nell’ipotesi in cui il contribuente percepisca esclusivamente redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo optando per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. 23/2011 e all’art. 4 D.L. 50/2017 (per quanto concerne le locazioni brevi). Anche in questo caso, l’applicazione dell’imposta sostitutiva annulla il beneficio della deducibilità fiscale del riscatto di laurea (sempre fatta salva l’ipotesi della presenza di altri redditi assoggettati a tassazione ordinaria).
In conclusione, al fine di evitare di perdere un beneficio tributario che può risultare consistente, è indispensabile pianificare l’operazione di riscatto, valutando le opzioni disponibili, quali, ad esempio, il passaggio al regime ordinario (tenuto conto di tutte le ulteriori conseguenze che ne derivano) o la rinuncia all’opzione per la cedolare secca.
