L'art. 20 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, ha previsto il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
In seguito a numerosi quesiti sulla materia, l'Inps ha precisato che le regole contenute nell'art. 20, cc. 1-5 D.L. 4/2019, illustrate con la circolare 106/2019, interessano solo la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Ne deriva che solo la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021, la cui facoltà di riscatto è da effettuare entro il 31.12.2021.
L'accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui all'art. 2, c. 5-quater D.Lgs. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
Riscatto periodi scoperti - Per accedere a tale riscatto, è necessario che l'interessato non sia in possesso di contributi al 31.12.1995; potranno accedere al riscatto solo i lavoratori privi di anzianità contributiva a tale data, che siano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1.01.1996. Si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente al 1.01.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti, o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1.01.1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza maggiorazioni a titolo di interessi.
Altra condizione per l'accesso è che il beneficiario non sia già titolare di una pensione diretta, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi; il periodo deve collocarsi dopo il 31.12.1995 e precedente al 29.01.2019, data di entrata in vigore del D.L. 4/2019.
Riscatto laurea agevolato - L'art. 20, c. 6 D.L. 4/2019 ha previsto anche una forma particolare di riscatto laurea, aggiungendo il c. 5-quater all'art. 2 D.Lgs. 184/1997.
Si offre la possibilità ai soggetti che hanno conseguito la laurea, di riscattarla per i periodi da valutare con il sistema contributivo; l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, c. 3 L. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
