RICERCA ARTICOLI
Lavoro 18 Agosto 2022

Rischio da stress termico e Cigo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 26.07.2022, ha pubblicato la nota 4735, contenente indicazioni operative per una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico; inoltre l’INPS, sempre in data 26.07, ha diramato un comunicato con le istruzioni necessarie per richiedere la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate.

Se la campagna elettorale non avesse conquistato la ribalta, avremmo passato l’estate a parlare del caldo e delle temperature tropicali. I cambiamenti climatici e le temperature al di sopra della media stagionale determinano conseguenze anche sui rapporti di lavoro, in particolare per le attività che si svolgono all'aperto e in ambienti c.d outdoor dove è impossibile modificare il microclima. L’INL ricorda, richiamando i contenuti delle note 4639/2021 e 3783/2022, l’obbligo di valutazione del rischio “microclima” e la necessità di predisporre misure di prevenzione che permettano di eliminare o quanto meno di ridurre i rischi connessi alle ondate di calore. Le elevate temperature, in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose, oltre ad essere causa di possibili malori possono ridurre le capacità di attenzione e aumentare il rischio di infortuni sul lavoro. L’Ispettorato, attraverso le sue articolazioni territoriali, dovrà vigilare sul rispetto delle previsioni contenute nell'art. 28, D. Lgs. 81/2008, soprattutto con riferimento alle misure adottate dai datori di lavoro rispetto al rischio legato ai danni da calore. Gli ispettori, quando accerteranno l’omessa valutazione del rischio specifico o l’assenza delle misure di prevenzione, non si limiteranno a emettere solo il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, c.1, D. Lgs. 81/2008, in combinato...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.