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Lavoro
07 Aprile 2021
Rischio di incendio sul luogo di lavoro: chi è responsabile
Il comportamento del lavoratore non è abnorme se l'infortunio si verifica per mancanza di misure idonee a prevenire il pericolo e la delega non opera se non vengono posti limiti alle funzioni assegnate.
Il datore di lavoro (DDL) in base agli esiti della valutazione dei rischi deve attuare una strategia antincendio in grado di limitare la probabilità di innesco e di ridurre le conseguenze dell'evento. Se il luogo di lavoro coincide o rientra nell'ambito di attività normate, si dispone di regole tecniche che definiscono con esattezza quali provvedimenti adottare.
La sentenza di Cassazione 27.09.2019, n. 39745, in merito alla responsabilità per le lesioni riportate da un lavoratore a causa di un incendio sul luogo di lavoro accaduto durante lo svuotamento di serbatoi di GPL, conferma la condanna del legale rappresentante e contestuale datore di lavoro della vittima per non aver assunto le misure necessarie di prevenzione e contenimento del rischio e non aver esercitato un adeguato controllo sulle operazioni svolte.
Il ricorso proposto dall'imputato si basa sulla condotta assolutamente imprevedibile e abnorme della vittima, che ha materialmente acceso un fuoco nonostante la presenza di numerosi cartelli di divieto e sull'esistenza di una delega di funzioni conferita all'amministratore di fatto della società, in grado di esonerarlo da eventuali responsabilità.
Va premesso che per entrambi i motivi si tratta di mera riproposizione di tesi difensive già sostenute in appello e per questo inammissibili, valutate in quella sede non rispondenti alla ricostruzione dei fatti. In merito alla condotta abnorme del lavoratore,...