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Diritto 22 Settembre 2020

La rischiosissima legittima difesa dei beni aziendali

Il recente caso del negoziante che spara al ladro durante un furto notturno: per la Cassazione è tentato omicidio e non si applica la scriminante post riforma.

Essendo la tutela patrimoniale un caposaldo di questa rubrica, non sarà fuori luogo esaminare gli ultimi sviluppi in materia di legittima difesa dei beni aziendali, soprattutto alla luce dell'informazione distorta che circola in materia. Ci riferiamo alla “riforma” operata con la recente L. 26.04.2019, n. 36, che, da una parte, ha esteso i limiti della legittima difesa (nel proprio domicilio sarebbe sempre proporzionato l'uso di un'arma legalmente detenuta, per difendere l'incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo effettivo di aggressione); dall'altra, nei casi di violazione di domicilio aggravata, ha introdotto all'art. 52, c. 4 c.p., una presunzione di tutti gli elementi costitutivi dell'esimente. Disciplina che va di pari passo con quella del risarcimento civilistico del danno in forza del nuovo art. 2044, c. 2 C.C., che prevede appunto l'esenzione dalla responsabilità civile nei casi di legittima difesa. Il caso che trattiamo riguarda il furto notturno in un negozio di abbigliamento sottostante all'abitazione del proprietario. Svegliato dall'allarme, il titolare scende in strada armato di pistola legittimamente detenuta; spara 2 colpi in aria e 3 colpi all'auto dei ladri posteggiata poco distante, bucando una gomma e rendendo impossibile la fuga; poi apre il fuoco sul malvivente che sta uscendo dalla saracinesca appena forzata, nel timore che fosse...

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