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Diritto 20 Agosto 2020

Riscossione: la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza

La presentazione dell'istanza per gli importi indicati nella cartella di pagamento non è un riconoscimento del debito e non impedisce al contribuente di proporre il ricorso contro la cartella stessa.

Nell’ambito del contenzioso tributario, ci si è posti la domanda se la richiesta e il conseguente ottenimento della rateizzazione degli importi oggetto di riscossione, possa in qualche modo vincolare il contribuente dal promuovere contestazioni di merito (cd an debeatur). Accade sovente, infatti, che il contribuente, vedendosi recapitare una cartella esattoriale, al fine di scongiurare ogni pericolo di avvio di procedure esecutive a proprio carico, richieda la rateizzazione degli importi esattoriali, salvo poi instaurare un contenzioso tributario volto a contestare il merito della cartella, chiedendone l’annullamento. A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la richiesta e l’ottenimento della rateizzazione altro non è che un mero riconoscimento del debito effettuato dal contribuente; motivo per cui, a detta dell’Agenzia, ogni contestazione successiva non può che dichiararsi inammissibile. Sul tema è tornata a pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26.06.2020, n. 12735, con cui ha ribadito che la richiesta di rateizzazione non rappresenti acquiescenza del carico tributario da parte del contribuente. Nel caso in esame, una società impugnava una cartella di pagamento per crediti erariali. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la sentenza di quest’ultima veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale la quale, in sede...

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