Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Ottobre 2026
Riscossione locale e sentenze esenti dall’imposta di registro
Commento alla sentenza della Corte di giustizia tributaria di Mantova, n. 159/2026, che estende l’esenzione dall’imposta di registro alle sentenze sulle opposizioni contro il concessionario locale della riscossione: un precedente utile, entro i limiti del caso deciso.
L’esenzione dall’imposta di registro per le sentenze sulle opposizioni all’esecuzione non può dipendere dalla natura pubblica o privata del soggetto incaricato della riscossione. È il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova, giudice monocratico Gianluigi Morlini, nella sentenza 25.09.2026, n. 159, che riconosce il beneficio anche al concessionario locale. Una decisione valida per chi assiste enti e gestori della riscossione, ma da leggere entro il perimetro della controversia esaminata.La vicenda nasce da un’opposizione ex art. 615 c.p.c. contro un’ingiunzione di pagamento per sanzioni relative al Codice della strada. Il Giudice di pace aveva respinto il ricorso del debitore. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi liquidato l’imposta di registro sulla sentenza nei confronti di ICA, concessionaria del Comune di Mantova, negando anche l’autotutela: secondo l’Ufficio, l’esenzione spettava soltanto nei giudizi in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.La Corte annulla l’avviso muovendo dall’art. 66, c. 2 D.Lgs. 112/1999, che esenta dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La disposizione, osserva il giudice, non distingue secondo l’identità dell’agente. Il criterio è oggettivo: rileva il collegamento funzionale del provvedimento con la procedura di riscossione. La motivazione richiama anche...