Imposte dirette 03 Febbraio 2024

Riserva di rivalutazione da ripartire pro quota nella scissione

Nella risposta a interpello 26.01.2024, n. 17 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di ripartizione della riserva di rivalutazione (in sospensione d'imposta e in parte affrancata) nella scissione.

Se l'operazione di scissione viene effettuata nel corso del periodo di sorveglianza previsto dall'art. 110 D.L. 104/2020, la riserva di rivalutazione deve essere ricostituita in relazione ai beni rivalutati, attribuiti rispettivamente alla beneficiaria e rimasti alla scissa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 17/2024. La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall'art. 110 D.L. 104/ 2020 consentiva ai soggetti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce (quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020 e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A differenza delle precedenti leggi di rivalutazione, la disciplina consentiva di rivalutare anche singoli beni mobili o immobili (ammortizzabili e non) e non necessariamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea; tuttavia non era ammessa la possibilità di rivalutare parzialmente i beni stessi. Ai fini delle imposte sui redditi e Irap, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione era...

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