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Società e contratti 07 Aprile 2026

Riserve in sospensione escluse dalla presunzione distribuzione utili

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la presunzione ex art. 47, c. 1 del Tuir non coinvolge le riserve in sospensione d'imposta e ha chiarito il trattamento dei versamenti in conto capitale vincolati da riallineamento

Con la risposta all'interpello 31.03.2026 n. 92, l'Agenzia delle Entrate ha definito con precisione l’ambito applicativo della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prevista dall'art. 47, c. 1 del Tuir.
Com'è noto, sulla base di quest’ultima disposizione, indipendentemente dalla relativa delibera assembleare, ai fini fiscali devono presumersi prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta. Restano, viceversa, escluse da questa presunzione (in quanto elencate al comma 5) le riserve costituite con sovraprezzi di emissione, interessi di conguaglio, versamenti a fondo perduto o in conto capitale e saldi di rivalutazione monetaria esenti: la distribuzione di queste riserve non genera utile in capo al socio, ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Il caso sottoposto all'Agenzia ha riguardato una holding operativa con un patrimonio netto articolato, comprensivo di riserve di rivalutazione e versamenti in conto capitale derivanti da riallineamenti (ex art. 6-bis D.L. 23/2020 e art. 110 D.L. 104/2020) acquisite per fusione per incorporazione e vincolate alla sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 172, c. 5 del Tuir.
La società intendeva distribuire tutte le riserve disponibili di utili e una quota della riserva di sovrapprezzo azioni, lasciando intatte le riserve in sospensione, e chiedeva conferma dell’impossibilità di estendere la presunzione (ex art. 47, c. 1 del Tuir) a queste ultime. L'Agenzia ha confermato questa tesi, articolando la propria posizione su più livelli.

In primis è stato ricordato che, sul piano letterale, l'art. 47, c. 1 del Tuir esclude espressamente dalla presunzione le riserve accantonate in sospensione d'imposta: infatti, in caso contrario, il beneficio della sospensione verrebbe svuotato di significato, poiché la presunzione imporrebbe di considerarle distribuite con conseguente tassazione anticipata. A conferma, la circolare 16.06.2004, n. 26/E aveva già circoscritto l'operatività della presunzione alle sole riserve di utili liberamente disponibili (intendendo per disponibilità quella al momento della distribuzione), confermando così l'indisponibilità della riserva legale, vincolata fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ex art. 2430 c.c.
Il punto di maggiore interesse della risposta riguarda, tuttavia, un terzo profilo: infatti, l'Agenzia ha ricondotto tra le riserve in sospensione d'imposta anche i versamenti in conto capitale vincolati a tale regime a seguito dell'opzione per il riallineamento ex art. 110 D.L. 104/2020, ritenendo irrilevante, ai fini dell'ordine di distribuzione, la loro qualificazione civilistica e contabile come "riserve in conto capitale". In particolare, è stato evidenziato che ciò che assume rilevanza è la natura fiscale della posta, attestata dall'iscrizione nel prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione modello Redditi SC - righi RS130-RS140 e, in particolare, rigo RS140.
Da qui la conferma del fatto che, nel caso analizzato, la distribuzione prospettata sarebbe stata in grado di erodere, nell'ordine, le riserve di utili disponibili e la quota non vincolata della riserva sovrapprezzo azioni, senza intaccare le riserve in sospensione.

Indipendentemente da questa incertezza, sul piano operativo la risposta conferma un obbligo che rimane fermo: la società distributrice deve comunicare analiticamente al socio la composizione della distribuzione, distinguendo la quota avente natura fiscale di utile (soggetta al regime dei dividendi) da quella avente natura di restituzione di capitale (che, viceversa, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione). In quest’ottica la corretta stratificazione delle riserve nel prospetto RS della dichiarazione dei redditi rappresenta quindi il presupposto tecnico indispensabile per adempiere a tale obbligo e per consentire al socio di applicare correttamente il trattamento fiscale spettante.