Riserve in sospensione: il regime di affrancamento straordinario
La legge di Bilancio 2026 ha riaperto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta riferite ai bilanci 2024-2025, tramite un’imposta sostitutiva pari al 10%.
L’art. 1, cc. 44-45 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha reintrodotto un regime straordinario di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2024 e ancora presenti al 31.12.2025.Il meccanismo ricalca modelli già noti nelle precedenti leggi di Bilancio, ma introduce anche elementi distintivi che ne ampliano l’efficacia come strumento di pianificazione fiscale e contabile. Il beneficio consiste nella possibilità di affrancare ai fini fiscali (anche parzialmente) le riserve interessate mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’10%, ottenendo così la possibilità di successiva distribuzione delle stesse in regime ordinario, senza applicazione di ulteriori ritenute o imposte sostitutive.Rientrano nell’ambito oggettivo dell’affrancamento le riserve formatesi per effetto di operazioni che hanno generato utili civilistici non integralmente imponibili ai fini fiscali, quali rivalutazioni, riallineamenti, plusvalenze su conferimenti, fusioni o scissioni. È irrilevante la natura della riserva (utili o capitale) purché non già affrancata in precedenza.L’imposta sostitutiva del 10% deve essere liquidata direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 (Modello Redditi 2026 per i soggetti “solari”) e versata in 4 rate annuali di pari importo, con un calendario agganciato alle scadenze...