La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, uniformandosi al filone giurisprudenziale consolidato esistente, con la sentenza n. 830/2024, ha ribadito che, ai fini Imu, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, la soggettività passiva Imu si trasla sul proprietario, anche in assenza della restituzione del bene.La vicenda trae origine dall’impugnazione di 2 avvisi relativi all’anno di imposta 2016, relativamente alle imposte Imu e Tasi, notificati a una società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un immobile ad altra società.La società di leasing impugnava gli atti ricevuti, deducendo che il contratto di leasing era stato risolto anticipatamente per morosità del conduttore, il quale aveva comunque continuato a occupare l’immobile anche nell’anno oggetto di accertamento: per questo motivo, secondo la società ricorrente, le imposte erano dovute dall’occupante di fatto, in quanto utilizzatore del bene.In ogni caso veniva inoltre chiesto, a integrazione delle motivazioni, lo sgravio delle sanzioni di legge, invocando l’incertezza nell’interpretazione della normativa: il Comune impositore resisteva in giudizio chiedendo il rigetto completo del ricorso presentato. I Giudici di primo grado hanno ritenuto che l’Imu, in presenza di risoluzione del contratto, fosse dovuta dal locatore: veniva, infatti, evidenziato quanto contenuto nell’art. 9, c. 1 D.Lgs. 23/2011, il quale stabilisce...