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Diritto 19 Luglio 2023

Risoluzione contratto ex tunc: vale anche per gli aspetti fiscali?

Nei casi di mutuo dissenso e di risoluzione contrattuale, la caducazione degli effetti negoziali si determina ex tunc e si realizza una rettifica del ricavo conseguito.

La società Alfa impugnava un avviso di accertamento, notificato nel 2019, relativo all'anno di imposta 2014 contestando l’indeducibilità di una minusvalenza derivante dalla risoluzione nel 2014 di una compravendita immobiliare stipulata nel 2011 (per la quale aveva realizzato una plusvalenza) in favore della società Alfa. Sosteneva che, essendo venuta meno la plusvalenza realizzata nel 2011 per effetto della risoluzione contrattuale del 2014, retroattiva, risulterebbe del tutto legittima la contabilizzazione della minusvalenza. Ad avviso dell'Ufficio, invece, l'atto del 2014, indipendentemente dalla qualificazione operata dalle parti, avrebbe comportato un vero e proprio ritrasferimento "ex nunc" della proprietà in capo alla parte cedente, ovvero ad Alfa, così da doversi escludere una minusvalenza deducibile. Con sentenza 25.06.2021, n. 287 la C.T.P. di Perugia ha respinto il ricorso e, di conseguenza, la società Alfa impugnava la suindicata sentenza ritenendola erronea, per i seguenti motivi: il contratto del 2014 avrebbe forma e contenuto di risoluzione per inadempimento, dunque, con effetti tipicamente retroattivi ai sensi dell'art. 1458 c.c. essendo stato preceduto da un contenzioso tra le parti. Anche qualificando il contratto quale scioglimento per mutuo consenso l'effetto sarebbe sempre "ex tunc" anche quanto agli effetti reali del contratto. Dal punto di vista fiscale...

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