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Diritto 04 Giugno 2019

Risoluzione contrattuale ante fallimento dell'utilizzatore


La questione della risoluzione contrattuale di un contratto di leasing, prima della declaratoria di fallimento dell'utilizzatore, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17.04.2019, n. 10733. Come noto, l'art. 72-quater L.F. stabilisce che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72 L.F: per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, se nei confronti di una di esse sia dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal contratto medesimo. Inoltre, ai sensi dell'art. 72-quater L.F., in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, rispetto al credito residuo in linea capitale. Questo è, dunque, l'ambito applicativo, pacificamente delineabile dalla Legge Fallimentare, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte avente come costante riferimento l'ipotesi dello scioglimento del contratto di leasing per volontà del curatore (Cassazione, sentenza n. 15975/2018), né d'altro...

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