La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall’art. 24 L.F., opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza, ma anche a quelle destinate a incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. 15982/2018); sicché sono azioni derivanti dal fallimento quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (Cass. 17279/2010). È altresì pacifico che l’art. 52 L.F., nel fare riferimento omnicomprensivo a ogni credito e a ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell’organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell’accertamento del passivo (cd. concorso formale), anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle pretese creditorie.
Il principio del concorso formale può quindi essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge, come l’art. 96, n. 3) L.F. a norma del quale i...