In assenza di una disciplina organica del leasing, la giurisprudenza ha sempre distinto tra leasing di godimento e leasing traslativo, quest'ultimo relativo a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per il riscatto e i cui canoni scontano anche una quota di prezzo in previsione del successivo acquisto. Si è anche precisato che nel leasing traslativo la disciplina dettata dall'art. 1526 C.C., in materia di risoluzione del contratto, avrebbe carattere inderogabile.
Anche con l'introduzione nell'ordinamento fallimentare dell'art. 72-quater, che ha dettato un'unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo, la giurisprudenza ha inizialmente ritenuto non potesse ritenersi superata la tradizionale distinzione e le differenti conseguenze che ne derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, affermando che la disposizione richiamata dalla legge fallimentare si applicava a una situazione particolare (scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente) e la sua disciplina non avesse incidenza al di fuori della materia fallimentare e dei rapporti pendenti (Cass., sez. IV, ord. 17.04.2019, n. 10733).
Tornata sul punto la Suprema Corte, con la sentenza 10.07.2019, n. 18543, ha ribaltato il precedente orientamento sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 L. 124/2017 che,...