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Diritto 09 Marzo 2020

Risoluzione del contratto e fallimento

La domanda promossa ante-declaratoria potrà essere proseguita nei confronti della curatela nella sede ordinaria o fallimentare, a seconda delle domande svolte dall'attore nei confronti dell'inadempiente.

L'art. 72, c. 5 L.F. prevede che l'azione di risoluzione del contratto, promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente, spieghi i suoi effetti nei confronti del curatore, individuando così nella domanda di risoluzione contrattuale, proposta ante fallimento, un limite al potere del curatore di scegliere se sciogliersi dal contratto pendente o subentrarvi. Proseguendo, è previsto che qualora il contraente intenda ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, debba proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. A partire dalla riforma fallimentare del 2006, l'ordinamento concorsuale ha visto rafforzarsi i 2 principi fondamentali della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare (art. 24 L.F.) e dell'obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo (art. 52 L.F.), entrambi strumentali agli obiettivi di specializzazione, celerità e concentrazione delle procedure fallimentari e del procedimento di accertamento del passivo fallimentare. Già in precedenza la giurisprudenza aveva segnalato che l'esclusività del procedimento di verifica dei crediti non sollevasse un problema di competenza (vis attractiva del tribunale fallimentare), ma una questione di specialità del rito, rimarcando che la devoluzione della controversia al foro fallimentare discenda...

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