Si legge nel provvedimento in commento che, in base all'orientamento tradizionale, gli effetti della domanda di risoluzione del contratto di leasing non potrebbero mai coincidere con gli effetti della domanda di condanna al pagamento delle obbligazioni sorte dal contratto e già scadute. La prima avrebbe infatti efficacia liberatoria retroattiva per le obbligazioni già scadute, che sarebbero sostituite dall'obbligo di pagamento dell'equo compenso; la seconda domanda invece non avrebbe alcuna efficacia liberatoria. Se, quindi, si ritenesse tuttora applicabile alla risoluzione del contratto di leasing l'art. 1526 C.C., non vi sarebbe coincidenza tra gli effetti della domanda di risoluzione e gli effetti della domanda di adempimento delle obbligazioni scadute. Da tale iato discende che la domanda di risoluzione avrebbe una sua autonomia operativa e potrebbe essere formulata anche dopo la scadenza del termine di durata del contratto. Se, invece, si ritenesse inapplicabile l'art. 1526 C.C. alla risoluzione del contratto di leasing (secondo quanto sostenuto dalla ricorrente col suo terzo motivo di ricorso), la domanda di risoluzione del contratto già scaduto non produrrebbe alcun effetto diverso od ulteriore rispetto a quelli che produrrebbe la domanda di adempimento: non liberatori, perchè il contratto è già dissolto; non restitutori, perché sarebbero impediti dall'art. 1458 C.C.; non risarcitori,...