RICERCA ARTICOLI
Diritto 22 Febbraio 2021

Risoluzione del mutuo con vincolo di destinazione delle somme erogate

La "finalizzazione" del prestito, sia essa di tipo legale o convenzionale (clausola di destinazione), non ammette deroghe e deve sempre essere considerata dal mutuatario.

Dare una somma di denaro è un'ipotesi possibile e frequente, ma la qualificazione dell'operazione merita un approfondimento. Certamente, se la somma ricevuta deve essere restituita, si rientra nel paradigma del contratto di mutuo. E se nel contratto è prevista anche una specifica destinazione della somma erogata? La risposta è contenuta nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 25.01.2021, n. 1517, sul mutuo concesso con vincolo di destinazione delle somme erogate. Esistono 2 figure di mutuo di scopo: una di origine legale, in cui, cioè, le somme erogate sono per legge destinate all'effettuazione di una determinata, peculiare attività o al raggiungimento di un certo risultato specifico; l'altra di origine convenzionale, in cui la "finalizzazione" del mutuo discende in via esclusiva dal contratto che viene stretto tra mutuante e mutuatario. Per individuare un mutuo di scopo, dunque, occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere, nel concreto, risponda a uno specifico interesse pubblico, quando si tratta di mutuo di scopo legale; oppure che ricomprenda o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi invece del mutuo di scopo convenzionale, un diretto interesse (non solo del mutuatario, ma anche) proprio della persona del mutuante. In tale ultimo caso, occorre che il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo chiaro che...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.