Ai fini dell'obbligatorietà dell'esperimento della procedura, nel computo delle 5 unità di rito devono essere conteggiate anche eventuali dimissioni volontarie "indotte".
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso che, ai fini del raggiungimento del numero minimo di 5 licenziamenti necessari per integrare l'ipotesi di licenziamento collettivo, si potessero includere altre differenti ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro come potrebbero essere le dimissioni o le risoluzioni incentivate, riferibili all'iniziativa del datore di lavoro. In questo senso è inequivoca, per esempio, la sentenza Cassazione civile, sez. lav., 22.01.2007, n. 1334: “l'art. 24 L. 23.07.1991, n. 223 deve essere interpretato anche alla luce del D. Lgs. 26.05.1997, n. 1517, che, nel dare attuazione alla Direttiva comunitaria 26.06.1992 n. 56, ha apportato una serie di modifiche al citato art. 24, nel senso che nel numero minimo di 5 licenziamenti ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro; tali diverse ipotesi restano pertanto assoggettate alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta stabiliti dagli artt. 4 e 5 L. 23.07.1991, n. 223, solo ove si raggiunga il numero di 5 dipendenti".
La Direttiva n. 98/59/CE, tuttavia, all'art. 1, par. 1, c. 1, dispone che “per il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel c. 1, lett. a), sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro...