È noto che l’ente può essere chiamato a rispondere per la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, criteri d’imputazione oggettiva che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente sancito in termini di alternatività e di loro possibile concorrenza: rispetto all’illecito, l’interesse è valutato ex ante mentre il vantaggio ex post.
Per la violazione delle norme antinfortunistiche, a seguito della quale l’infortunio si è verificato, l’art. 25-septies del citato decreto non prevede la sistematica loro violazione per configurare la responsabilità dell’ente: l’interesse o il vantaggio sono ravvisabili anche in relazione a trasgressioni isolate, qualora si riscontrino altre evidenze comprovanti il “collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente”. In altri termini, anche un’unica violazione può costituire prova della colpa di organizzazione “fondante l’addebito amministrativo”. Illecito classificato come reato colposo di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i cui criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, considerata “la perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l’ente”.
Inoltre, l’esiguità del risparmio di spesa per l’approntamento di un dispositivo di protezione, la cui assenza è all’origine dell’infortunio, nonostante le maggiori somme impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori, non costituisce condizione di esonero dell’ente dalla responsabilità amministrativa, laddove la violazione afferisce “a un’area di rischio inerente a un settore di rilievo”. Pertanto, addebito per colpa di organizzazione e dimostrazione del “collegamento oggettivo della condotta del reo e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l’ente”.
Sono queste, in sintesi, le argomentazioni con le quali la Corte di Cassazione (sentenza n. 33976/2022) ha rigettato il ricorso presentato da una società e dal suo presidente (soggetto apicale), entrambi condannati nei primi 2 giudizi di merito per le lesioni riportate da un lavoratore stagionale.
Nella società in questione, svolgente attività di raccolta e lavorazione dell’uva e successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti, durante una fase di lavorazione il dipendente era scivolato sul pavimento bagnato, inserendo una mano nella vasca di raccolta dell’uva, priva della necessaria griglia di protezione, e riportando gravi lesioni all’arto a causa del contatto con l’ingranaggio (coclea) posto all’interno.
Il costo per l’approntamento della griglia di protezione si attestava sulla cifra di € 1.860, inconsistente se raffrontato con i costi annui sostenuti dalla società per la sicurezza che, come si legge in sentenza, ammontavano a € 100.000-130.000. E ancora, nonostante l’avvenuta adozione di un modello organizzativo 231, è emblematica la circostanza, stigmatizzata dai giudici sia di merito sia di legittimità, in ordine ai sistemi di controllo implementati rivelatisi “inidonei alla prevenzione dell’infortunio”.
In relazione ai vantaggi conseguiti dall’ente, oltre all’oggettivo risparmio della citata spesa, hanno assunto rilevanza anche quelli tratti da una politica antinfortunistica carente, riconducibili alla riduzione dei costi per l’elaborazione di un modello organizzativo adeguato, con il risparmio degli oneri di consulenza, nonché dei costi connessi ai necessari interventi strutturali e all’attività di formazione, controllo e informazione del personale.
