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Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Ottobre 2026

Ristretta base: la nuova presunzione di utili non retroagisce

Il nuovo art. 23 D.Lgs. 148/2026 restringe i presupposti della presunzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, ma non per il pregresso: la Cassazione (ord. n. 26234/2026) ne ha escluso la retroattività.

Con l’ordinanza 5.10.2026, n. 26234, la Cassazione ha affrontato, a circa un mese dall’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, la portata applicativa del nuovo art. 23, che codifica la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base. La controversia analizzata è stata originata dalla contestazione di maggior reddito al socio di una S.r.l. a base ristretta, cui l’ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili; il socio eccepiva l’inapplicabilità della presunzione in assenza di ricavi occulti o costi inesistenti in capo alla società. La Corte ha respinto il ricorso: nel regime anteriore, la presunzione di matrice giurisprudenziale, fondata sulle presunzioni semplici degli artt. 2727 e 2729 c.c., operava anche quando il maggior reddito societario derivava da costi indeducibili, non solo da ricavi occultati o costi inesistenti, salva la prova contraria del socio. Viceversa, il nuovo art. 23 restringe sensibilmente i presupposti oggettivi: infatti, per effetto delle novità che sono state approvate, la presunzione opera soltanto se sono accertati componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati, oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti, restando così esclusi i casi di costi indeducibili per difetto di inerenza o di competenza, in evidente superamento della precedente casistica giurisprudenziale (tra cui Cassazione nn. 17809/2026 e 10680/2022).

Il punto più rilevante riguarda però l’efficacia temporale: per la Cassazione la norma non contiene indicazioni di retroattività, né può qualificarsi come interpretazione autentica o mera ricognizione del diritto esistente, poiché non si limita a chiarire la disciplina pregressa ma ridefinisce ex novo il perimetro della presunzione. Si applica dunque l’art. 11 delle preleggi, per cui la legge dispone solo per l’avvenire: le fattispecie sostanziali già perfezionate prima del 12.08.2026 (entrata in vigore del decreto correttivo Omnibus) restano regolate dalla più ampia presunzione previgente, anche se il giudizio è ancora pendente. Resta però aperto, come segnalato dai primi commenti, il nodo relativo all’esatta decorrenza pratica per i rapporti non ancora definiti: una prima tesi (preferibile) ancora l’applicazione della norma restrittiva agli accertamenti notificati dal 12.08.2026, con la conseguenza che gli atti emessi subito dopo tale data, fondati su costi indeducibili diversi da quelli inesistenti, potrebbero risultare parzialmente annullabili, aprendo spazi per l’adesione ex D.Lgs. 218/1997 o la conciliazione giudiziale; una seconda tesi (meno condivisibile) ancorerebbe l’applicazione al periodo d’imposta di entrata in vigore, rinviando di fatto gli effetti della riforma di alcuni anni.

Sul piano della tassazione in capo al socio, la pronuncia conferma che i maggiori utili presunti mantengono natura di reddito finanziario, assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (ex art. 27 D.P.R. 600/1973) per le persone fisiche non imprenditori, con il correlato obbligo per l’ufficio di notificare alla società un distinto accertamento sul recupero della ritenuta, in cui il socio risponde quale responsabile solidale ex art. 35 D.P.R. 602/1973. Resta sullo sfondo l’orientamento più severo di altra pronuncia della stessa Corte (Cassazione n. 13917/2026), secondo cui in sede di accertamento la ritenuta a titolo d’imposta non dovrebbe trovare applicazione, dovendosi tassare il socio per trasparenza come in una società di persone: tesi che, ove prevalesse, aggraverebbe la posizione del socio ma imporrebbe all’Erario di ristrutturare la pretesa, annullando gli accertamenti sul recupero della ritenuta già notificati alla società.