Ristrutturazione aziendale nella composizione negoziata
La ristrutturazione aziendale e le procedure a tal fine disciplinate dal Codice della crisi d’impresa richiede, talune volte, la realizzazione delle c.d. operazioni straordinarie (es. cessione, fusione, scissione, ecc.).
Nell’ambito della composizione negoziata, tra le varie soluzioni adottabili dall’imprenditore nell’ottica di addivenire al superamento della crisi, si prospetta quello del trasferimento d’azienda, oppure di rami della stessa. Tenuto conto degli interessi coinvolti nell’operazione, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare una disciplina specifica affinché venisse delimitata la procedura da seguire per la realizzazione dell’operazione, nonché gli effetti derivanti dalla stessa.Preme sin da subito segnalare che l’imprenditore, il quale abbia un interesse a trasferire l’azienda o un ramo della stessa, ha a propria disposizione una duplice possibilità, ossia:- attivare la procedura di cui all’art. 22 del Codice della crisi, che consente di ottenere il beneficio della deroga all’art. 2560, c. 2, c.c., rappresentato quindi dalla liberazione del cessionario rispetto ai debiti contratti in data anteriore al trasferimento dal cedente;- provvedere in piena autonomia al trasferimento d’azienda, pur limitandosi a darne notizia all’esperto, senza esclusione degli effetti di cui all’art. 2560, c. 2, c.c.Trattasi di un’operazione di natura straordinaria, che si pone tra i rimedi che possono prospettarsi nel corso delle trattative condotte dall’esperto, al fine di superare lo stato di crisi. L’art. 22 del Codice della crisi, rubricato “Autorizzazioni del Tribunale” estende i poteri del Tribunale che deve “dettare le misure ritenute opportune,...