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Diritto
07 Novembre 2019
Ristrutturazione preventiva nella Direttiva UE 2019/1023
L'Unione Europea ha stabilito le linee guida per la redazione del piano dedicato, chiarendo quando si possono sospendere le azioni esecutive individuali.
L'art. 5 della Direttiva 2019/1023, rubricato il “debitore non spossessato”, stabilisce che gli Stati membri hanno l'onere di adottare misure idonee affinché il debitore che acceda alle procedure di ristrutturazione preventiva, conservi il controllo totale (o almeno parziale) dei suoi “attivi”, nonché la gestione corrente dell'impresa. Solo se strettamente necessario, il debitore e i creditori nel negoziare e redigere il piano di ristrutturazione, possono farsi assistere da un professionista nel campo della ristrutturazione, nominato dalle competenti Autorità.
La nomina diviene obbligatoria nei seguenti casi: sospensione generale delle azioni esecutive individuali concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa e detta autorità decida che tale professionista sia necessario per tutelare gli interessi delle parti; il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti; quando la nomina sia richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori, purché, in quest'ultimo caso, i creditori si facciano carico del costo del professionista.
La disciplina della sospensione delle azioni esecutive individuali nei confronti del debitore è devoluta al successivo art. 6, secondo cui la durata massima non può mai superare i 12 mesi. È altresì previsto che...