La disciplina della ritenuta d’acconto sulle transazioni commerciali tra imprese torna al centro dell’attenzione con il disegno di legge di Bilancio 2027, che interviene direttamente sui diversi Testi Unici interessati, stante l’applicabilità degli stessi a partire dal 1.01.2027. L’art. 35 del D.D.L. opera sull’art. 38 del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 33/2025), modificando una misura originariamente introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Molti auspicavano un ripensamento, con la cancellazione dell’istituto prima della sua entrata in vigore; al contrario, la nuova disposizione non solo conferma la decorrenza dell’obbligo a partire dal 1.01.2028, ma raddoppia le aliquote inizialmente previste.
La ritenuta a titolo d’acconto delle imposte sui redditi sui corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa si applicherà con un’aliquota dell’1% per l’anno 2028 e del 2% a decorrere dal 2029. Il presupposto soggettivo riguarda i corrispettivi corrisposti a soggetti residenti e a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di esenzione dall’applicazione del prelievo. La ritenuta non dovrà essere operata qualora il fornitore percipiente, al momento dell’incasso, abbia aderito alla proposta di concordato preventivo biennale ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. adempimenti, oppure si trovi nel regime dell’adempimento collaborativo di cui agli artt. 143 e seguenti del medesimo decreto. Inoltre, la ritenuta tra imprese non si applica nei casi in cui il pagamento sia eseguito con bonifico soggetto alla ritenuta bancaria o postale dell’11% prevista per le detrazioni edili dall’art. 41, c. 1 D.Lgs. 33/2025, confermando l’alternatività tra i 2 meccanismi di prelievo alla fonte.
La questione più rilevante, e a tutt’oggi irrisolta, riguarda la concreta gestione operativa dell’adempimento. L’art. 38 D.Lgs. 33/2025 rimette la definizione delle modalità attuative a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Al momento, non si può fare altro che rilevare che la norma è collocata, appunto, nell’art. 38, ossia nella medesima disposizione che regola, per esempio, le ritenute d’acconto sui compensi di lavoro autonomo. Ciò significa che, in assenza di indicazioni di diverso tenore nel futuro provvedimento attuativo, il meccanismo rischia di essere strutturato secondo gli schemi ordinari di applicazione, versamento e certificazione cui sono chiamati i sostituti d’imposta. Per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi B2B, l’impresa acquirente o committente dovrebbe trattenere l’importo all’atto del pagamento, versarlo tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo, rilasciare a fine anno la Certificazione Unica e riepilogare le operazioni nel modello 770, il tutto per milioni di fatture. Una ipotesi, evidentemente, irricevibile.
Il problema principale della disposizione non risiede dunque, a parere di chi scrive, nella misura dell’aliquota o nel prelievo finanziario in sé, che costituisce comunque un acconto sulle imposte sui redditi, quanto nella straordinaria complessità amministrativa connessa al dover gestire una ritenuta alla fonte su ogni singolo pagamento commerciale. Se l’adempimento dovesse essere gestito con le medesime regole previste per le ritenute dei professionisti, ogni azienda si troverebbe nella necessità, paradossale, di dedicare risorse umane alla sola cura delle ritenute B2B. Si resta pertanto in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con l’auspicio che vengano individuate procedure fortemente semplificate e automatizzate (un’ipotesi potrebbe essere quella dell’automatismo per i pagamenti che transitano a mezzo banca, similarmente a quanto previsto per i bonifici per bonus edilizi) che evitino un appesantimento burocratico non sostenibile per le imprese e i loro consulenti.
