Imposte dirette 18 Dicembre 2025

Ritenuta dell’1% sulle transazioni B2B dal 2029

Il maxiemendamento alla legge di Bilancio 2026 introduce un presidio antievasione selettivo che interesserà esclusivamente gli operatori economici esclusi dal concordato preventivo biennale e dalle forme cooperative.

Dal 1.01.2029 arriverà un ulteriore meccanismo di prelievo alla fonte, destinato a incidere in modo strutturale sulle transazioni tra soggetti Iva e che sta facendo molto discutere per gli evidenti effetti sia di carattere di finanza aziendale che di ulteriori adempimenti burocratici da parte delle imprese.
Nel maxiemendamento alla legge di Bilancio 2026 viene infatti prevista una ritenuta d’acconto dell’1% sull’imponibile, al netto dell’Iva, applicata ai pagamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in ambito B2B, utilizzando l’infrastruttura già nota delle ritenute disciplinate dal D.P.R. 29.09.1973, n. 600. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il contrasto all’evasione e, al tempo stesso, anticipare una quota del gettito che oggi emerge solo in sede dichiarativa, con una stima di maggiori entrate pari a circa 1,4 miliardi di euro annui.
Dal punto di vista dell'inquadramento sistematico della misura, occorre rilevare come la ritenuta dell'1% si configuri quale strumento di garanzia del regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento piuttosto che come un'imposizione autonoma destinata a generare un prelievo tributario aggiuntivo a carico dei soggetti passivi.

La logica operativa è relativamente semplice, almeno sulla carta. In presenza di una fattura elettronica tra 2 operatori economici, il cliente o committente, al momento del pagamento, trattiene l’1% dell’imponibile e lo versa all’Erario come ritenuta d’acconto in nome e per conto del fornitore. Quest’ultimo incassa quindi un importo netto ridotto, ma matura un credito per ritenute subite, che potrà essere scomputato dalle imposte dovute in dichiarazione, secondo un meccanismo analogo a quello già sperimentato da anni nel lavoro autonomo. In termini contabili, ciò implica la necessità di una puntuale rilevazione delle ritenute e di una riconciliazione annuale con i flussi informativi che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili.

L’ambito applicativo è ampio, perché riguarda la generalità delle operazioni business to business veicolate tramite fattura elettronica. Tuttavia, il legislatore ha previsto esclusioni mirate, che rivelano chiaramente l’impostazione della misura. Restano fuori i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo e gli operatori in regime forfetario, oltre ad alcune categorie già assoggettate a ritenute speciali o a meccanismi di prelievo alla fonte settoriali. La scelta non è neutra: chi accetta un rapporto fiscale più trasparente e strutturato con l’Amministrazione Finanziaria viene esonerato dalla ritenuta, mentre chi resta nel regime ordinario subisce questo “filtro” automatico sugli incassi.

Sul piano pratico, l’effetto immediato si manifesta sulla liquidità delle imprese. Anche una riduzione dell’1% degli incassi può diventare significativa per operatori con margini ridotti o con cicli finanziari tesi, soprattutto se il recupero delle ritenute avviene solo in sede di saldo d’imposta o se emergono crediti fiscali strutturali difficili da compensare. A ciò si aggiunge l’impatto organizzativo: software gestionali, procedure di pagamento e contrattualistica dovranno essere adeguati a gestire correttamente la trattenuta, evitando errori che possono tradursi in contestazioni o sanzioni. Sotto il profilo operativo, la disposizione richiederà, quindi, un adeguamento delle procedure amministrative e contabili adottate dalle imprese, le quali dovranno implementare sistemi di gestione idonei a garantire il corretto calcolo della ritenuta, la sua applicazione in occasione di ciascun pagamento e la successiva rendicontazione all'Amministrazione Finanziaria.
Un esempio aiuta a chiarire. A fronte di una fattura di 50.000 euro di imponibile, il cliente verserà al fornitore 49.500 euro, trattenendo 500 euro da riversare al Fisco. In dichiarazione, il fornitore indicherà l’intero ricavo e utilizzerà la ritenuta subita in diminuzione dell’imposta dovuta. Se invece il fornitore ha aderito al concordato preventivo biennale, la ritenuta non si applica e il pagamento avviene per l’intero imponibile.