Imposte dirette 30 Marzo 2024

Ritenuta per gli intermediari assicurativi

Dal 1.04.2024 anche agenti e mediatori assicurativi sono soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni. Nella circolare n. 7/E/2024 i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel panorama degli adempimenti tributari ci sono dei casi in cui le ritenute di acconto si applicano anche ad imprenditori commerciali. È il caso, ad esempio, delle ritenute previste dall’art. 25-bis D.P.R. 600/1973 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. L’applicazione della norma può confondere. Giova anzitutto comprendere che il legislatore considera gli agenti e gli altri intermediari quali imprenditori commerciali salvo poi considerarli lavoratori autonomi al momento del pagamento delle indennità di fine rapporto. Le provvigioni sono, dunque, soggette ad una ritenuta duale. In generale si applica una ritenuta parametrata al 50% dell’aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, quindi attualmente il 50% del 23% ossia l’11,50%. Se, però, l’intermediario dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori la ritenuta si riduce al 20% della misura generale, quindi il 4,6%. La ritenuta può essere certificata per cassa o per competenza. Inoltre, alcune tipologie di intermediari ne sono totalmente esclusi. Tra questi intermediari esonerati, fino al 31.03.2024 figuravano gli agenti ed i mediatori assicurativi. La legge di Bilancio 2024 ha abrogato tale esonero con effetto dal 1.04.2024. Con la recente circolare n. 7/E, l’Agenzia interviene a ridosso dell’efficacia delle nuove...

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