Ritenuta svizzera da detrarre dall’imposta sui dividendi
Sui dividendi incassati da un contribuente italiano va detratta dall’imposta italiana la ritenuta applicata in Svizzera. La C.G.T. di Milano si allinea alla giurisprudenza di legittimità.
Il caso esaminato dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3184/2024 riguarda un contribuente, persona fisica residente in Italia, che ha impugnato il provvedimento di diniego formulato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta trattenuta su dividendi percepiti, per il tramite di un intermediario finanziario, da una partecipazione non qualificata in una società elvetica.
I dividendi venivano infatti sottoposti a 2 differenti imposizioni, la prima in Svizzera mediante ritenuta pari al 35% dei dividendi e la seconda in Italia mediante applicazione della ritenuta del 26%, per il tramite di un intermediario finanziario italiano, in applicazione dell’art. 27, c. 4 D.P.R. 600/1973.
Il contribuente, invocando l’applicazione dell’art. 24 della Convenzione Italia/Svizzera, chiedeva di poter detrarre dall’imposta italiana quella precedentemente pagata in Svizzera.
L’Amministrazione Finanziaria formulava espresso diniego sostenendo che la norma interna e la Convenzione non prevedono tale facoltà e, pertanto, il contribuente impugnava tale diniego.
I giudici milanesi, con una puntuale motivazione, riconoscono le difese del contribuente e precisano innanzitutto che la tassazione domestica avvenuta non è coerente con quanto previsto dall'art. 24 della Convenzione Italia/Svizzera in quanto essa riguarda l'eliminazione...