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Accertamento, riscossione e contenzioso 07 Maggio 2026

Ritenute del 30% sulle royalties eccedenti: una pretesa illegittima

Quando il Fisco rettifica le royalties infragruppo, pretende la ritenuta domestica del 30% sull’eccedenza. Diverse soluzioni difensive e la sentenza C.G.T. Milano n. 4699/2025 dimostrano l’illegittimità di questo approccio.

Nelle verifiche in materia di transfer pricing su royalties corrisposte a non residenti, l’Amministrazione Finanziaria segue un modus operandi consolidato: accertato che il canone eccede il valore di libera concorrenza, applica sull’eccedenza la ritenuta domestica del 30% (ex art. 25, c. 4 D.P.R. 600/1973), negando l’aliquota convenzionale ridotta. A ciò si aggiunge la sanzione del 20% per omessa ritenuta piena (ex art. 14 D.Lgs. 471/1997), anche in presenza di documentazione TP idonea.In questa procedura il vizio logico è evidente: l’Ufficio disconosce la congruità del corrispettivo, ma continua a trattare l’eccedenza come royalty, generando una doppia imposizione economica poiché la stessa somma viene ripresa ai fini Ires e Irap in capo al soggetto pagante e assoggettata a ritenuta del 30% in capo al percipiente estero. Ciò avviene in assenza di una norma interna che preveda il c.d. “secondary adjustment”, ovvero la tassazione e la riqualificazione del flusso eccedente. L’Italia (a differenza di altri ordinamenti) ha consapevolmente scelto di non introdurre questa disciplina, sicché l’Ufficio non potrebbe supplire a questa lacuna legislativa ricorrendo a una qualificazione giuridica priva di base normativa. Per i contribuenti le soluzioni difensive a questa situazione sono molteplici.Il paragrafo 12.25 del Commentario OCSE impone di individuare caso per caso la natura dell’eccedenza che non può conservare la qualifica di canone. Infatti, una...

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