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Lavoro
24 Febbraio 2020
Ritenute negli appalti, dietrofront delle Entrate
Con la prima circolare del 2020 (n. 1/E), l'Agenzia delle Entrate ritorna sui propri passi (risposta fornita nell'ambito del VideoForum 2020) argomentando con le medesime motivazioni ma ribaltate, escludendo dalla disciplina i contratti di somministrazione lavoro.
Con l'art. 4 D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019, è stato introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 avente a oggetto una specifica disciplina sugli appalti destinata a contrastare l'omesso o l'insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione delle ritenute fiscali e l'utilizzo fraudolento della compensazione per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi assicurativi obbligatori.
L'art. 17-bis, c. 1 D.Lgs. 241/1997 prevede tra i presupposti al ricorrere dei quali si rende applicabile l'intera disciplina, fatte salve le cause di esonero, l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e l'affidamento tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, questi ultimi caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera, dall'esecuzione della prestazione presso le sedi di attività del committente e, infine, dall'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Dalla lettura della norma, innanzitutto, si ritiene che “tutte” le condizioni, nessuna esclusa, devono sussistere “congiuntamente” e che non può, al contrario, risultare presente soltanto uno dei presupposti qui elencati.
Nell'art. 17-bis, c. 1...