È entrato in vigore il 1.01.2020 l'art. 4 D.L. 124/2019, che inserisce nel D.Lgs. 241/1997 il nuovo art. 7-bis. Le novità in tema di adempimenti posti a carico di committente, appaltatore, subappaltatore.
L'art. 17-bis, nella nuova versione con le modifiche operate prima della conversione in legge del decreto fiscale, non sembra convincere le imprese che si troveranno a fare i conti con adempimenti dei quali ancora oggi sfuggono molti particolari. La ratio della norma è piuttosto chiara: il contrasto all'utilizzo dell'illecita somministrazione di manodopera. Sono previsti adempimenti a carico dei committenti (che dovranno vigilare sui versamenti degli appaltatori, subappaltatori, affidatari in genere) e delle imprese esecutrici dei lavori in appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati e - come dice la norma - “rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Per fortuna, con le ultime modifiche è stato introdotto un limite prevedendo l'applicazione ai soli contratti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. In apparenza potrebbe sembrare che la norma escluda una serie piuttosto ampia di imprese, ma in realtà così non è se pensiamo che si tratta di un importo annuo e che perciò potrebbe accogliere in sé tutta una serie di contratti a carattere continuativo.
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha emanato 2 risoluzioni (la 23.12.2019, n. 108/E e la 24.12.2019,...