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Lavoro 10 Dicembre 2019

Ritenute sugli appalti dal 2020: una zavorra per le imprese

Gli emendamenti al decreto fiscale portano un po' di ossigeno ai committenti negli appalti, ma ancora non sembra sufficiente.

L'ossessionata lotta all'evasione continua in modo incessante. La stretta sulle ritenute nei contratti di appalto, inserita nel decreto fiscale 2020, ne è un chiaro segnale. L'art. 4 D.L. 124/2019 introduce nuove regole che impongono alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici alcuni gravosi adempimenti che rischiano di paralizzare l'intero sistema, anche se gli emendamenti recentemente approvati attenuano la portata della norma.
La versione originaria del decreto disponeva l'obbligo per i soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, al versamento delle ritenute fiscali, trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'importo corrispondente alle ritenute in questione doveva essere messo a disposizione del committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza, su uno specifico conto corrente, comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da esse alle imprese subappaltatrici. Il committente, che riceveva la necessaria provvista per effettuare il versamento delle ritenute fiscali, doveva eseguire il relativo versamento senza possibilità di compensazione. La fornitura della necessaria provvista doveva essere accompagnata anche da un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel cantiere, delle ore lavorate, delle retribuzioni corrisposte e del dettaglio delle ritenute fiscali operate.
Con la modifica approvata dalle Camere, l'art. 4 viene completamente riscritto. Vediamo in sintesi quali sono le novità. Innanzitutto, viene limitata l'applicazione della norma ai soli contratti di importo superiore a 200.000 euro, senza tuttavia dimenticare l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione (che è rimasto invariato) a tutti i contratti per opere e servizi con prevalente utilizzo di manodopera. Viene previsto inoltre che saranno direttamente le imprese appaltatrici a versare le ritenute, senza anticipare le somme all'impresa committente e certificando a quest'ultima l'avvenuto adempimento. Viene altresì rivisto il meccanismo per individuare le cosiddette imprese “virtuose, che saranno escluse dagli obblighi qualora risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nei periodi di imposta interessati, versamenti sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (praticamente un rompicapo!); oltre a ciò non dovranno avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per tributi erariali e contributi per importi superiori a 50.000 euro.
È evidente l'impatto di questa norma nella gestione delle imprese interessate, che finirà per appesantirne inevitabilmente i costi amministrativi. Le modifiche approvate ancora non soddisfano e, come auspicano gli operatori dei settori interessati, occorrerà ulteriormente semplificare. Attendiamo tutti con fiducia, nella speranza che il legislatore si ravveda in tempo, perché di tempo non ne è rimasto molto: la norma entra in vigore il 1.01.2020.