Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 265/2025 è stato trattato il caso di un’associazione sportiva dilettantistica che eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell'art. 36, c. 6 quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36; tali somme sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, che fissa l'aliquota della ritenuta al 20% sui premi relativi a competizioni sportive. Il D.L. 30.12.2023, n. 215, convertito in L. 23.02.2024, n. 18 (decreto Milleproroghe) aveva introdotto, per il periodo 29.02.2024-31.12.2024, un’esenzione per premi complessivi pari o inferiori a 300 euro, ma tale deroga non è stata prorogata, per cui per il 2025 la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata su tutti i premi, “a prescindere dall’importo”.Con la pubblicazione del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24.03.2025, n. 33) l’art. 45, c. 9, ripropone la soglia dei 300 euro per le somme “versate ... dalla data del 29.02.2024", “tuttavia il Testo Unico si applica dal 1.01.2026 secondo la disciplina di decorrenza del medesimo testo”.L’Istante chiede quindi: se per il periodo d’imposta 2025 debba operare e versare la ritenuta del 20% alle scadenze ordinarie; se i versamenti delle ritenute operate a dicembre 2025 siano dovuti entro il 16.01.2026; se sia possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento in relazione a...