Imposte dirette 07 Agosto 2025

Ritorno al principio della tassazione globale sui bonus “esteri”

L’Agenzia delle Entrate (interpello 4.08.2025, n. 199) ha analizzato, con una netta inversione di rotta, il trattamento fiscale applicabile alle componenti retributive differite, corrisposte a soggetti residenti, ma maturate, anche solo in parte, durante periodi di lavoro all’estero.

Il caso analizzato nell’interpello n. 199/2025 ha riguardato un dipendente di una stabile organizzazione italiana di una società tedesca appartenente a un gruppo multinazionale che, dopo aver prestato attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023, ha trasferito la propria residenza in Italia dal 2024, proseguendo il rapporto lavorativo con un’entità del medesimo gruppo nel nostro Paese. Durante il triennio 2021-2023, il dipendente aveva maturato il diritto a percepire bonus annuali inquadrabili come forme di incentivazione differita, da corrispondersi in rate successive nei mesi di febbraio 2024, 2025, 2026 e 2027.La complessità della fattispecie risiede nella corretta qualificazione territoriale e temporale di questi emolumenti: in altri termini, se rilevi per la tassazione italiana l’attività estera cui il bonus si riferisce, oppure il momento della sua percezione (ovvero quando il lavoratore ha già acquisito la residenza fiscale in Italia). Con riferimento a una fattispecie analoga, la precedente risposta all’interpello n. 81/2025 aveva abbracciato una tesi di natura sostanziale valorizzando il periodo di maturazione del bonus e il collegamento del reddito all’attività effettivamente prestata all’estero: pur ribadendo che la tassazione si realizza per cassa (ovvero al momento della percezione), l’Amministrazione aveva affermato che i bonus maturati durante il periodo di residenza estera dovevano ritenersi imponibili solo in questo Stato,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.