Ritorno dell’appalto integrato, un beneficio in termini di Iva
L’art. 44 D.Lgs. 36/2023 ripristina l’appalto integrato, cioè affido unico della realizzazione dell’opera, compresa la progettazione esecutiva. Ciò estende a quest’ultima il regime Iva applicabile all’opera pubblica da realizzare.
Tra le novità contenute nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), una tra le tante di quelle accolte favorevolmente è la reintroduzione dell’affidamento di opere pubbliche mediante il c.d. “appalto integrato”, vale a dire la procedura mediante la quale la stazione appaltante procede affidando congiuntamente progettazione esecutiva e compimento dei lavori in base al progetto definitivo. Una “marcia indietro” ben accetta, visto che una delle criticità sorte con la repentina riforma del 2016 del Codice degli appalti, il D.Lgs. 50/2016, fu la sua sostanziale abolizione (art. 59). Tale procedura fu parzialmente ammessa in parziale deroga fino al 2021, tuttavia, la necessità di una particolare motivazione ha, di fatto, compresso notevolmente l’applicazione pratica anche prima del 2022, cosicché nei 7 anni di vigenza del D.Lgs. 50/2016 si è assistito alla sua rarefazione.
Come a volte accade, soprattutto in materia edilizia, novità legislative regolatrici di comparti che esulano dal campo tributario, per un “effetto domino”, incidono sul gettito erariale: in particolare, è questo il caso, riguardo all’Iva. Per effetto della scelta dell’appalto integrato, infatti, nei quadri economici dei lavori pubblici, la spesa di progettazione definitiva e/o esecutiva è collocata all’interno del medesimo appalto, ottenendo il risultato che se l’opera...