Con un esteso intervento, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. 5, sent. 16.01.2023, n. 1124) chiarisce che anche per ciò che concerne il processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente deve essere disposta la riunione, qualora la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata dai seguenti requisiti:
identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi;
simultanea proposizione dei ricorsi stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi a entrambi i giudici del merito;
identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
Al ricorrere di tali evenienze, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale della ragionevole durata del processo (come sancito dall'art. 111, c. 2 Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con l'eventuale declaratoria di nullità e il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire...